AZIENDA CERTIFICATA ISOQAR N. 5922
SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE CERTIFICATO

30.06.2010 » Gestione modello di comunicazione con soggetti residenti in paesi a fiscalità differita.

Introduzione modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata
Lo scorso 28 maggio il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, il Modello per la comunicazione da parte dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto dei dati relativi alle operazioni, effettuate dal 1° luglio 2010 nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata, c.d. “black list”, individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 novembre 2001 (modello previsto dall’art.1, co.2, del Decreto 30 marzo 2010 “Disposizioni per il contrasto alle frodi fiscali IVA internazionali e nazionali”, pubblicato in G.U. n. 88 del 16-4-2010).
In particolare, i soggetti passivi IVA italiani hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate:
• gli acquisti / cessioni di beni
• le prestazioni di servizi rese e ricevute
registrati/e o soggetti/e a registrazione ai fini IVA, effettuati/e nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi suddetti. In base al tenore letterale della norma e delle (scarne) istruzioni al Modello è presumibile che nella comunicazione dovranno essere comunque riportate “tutte” le operazioni, che siano imponibili, non imponibili, esenti o non soggette ad IVA (e quindi la registrazione delle stesse avvenga solo per fini reddituali). La comunicazione pertanto riguarderà, ad esempio, le operazioni non imponibili (ex artt. 8, 9, ecc. DPR n. 633/72) e le prestazioni di servizi rese / ricevute “generiche” ex art. 7-ter, DPR n. 633/72, ma in via ufficiosa è stato anticipato che presumibilmente -nonostante l’avviso contrario di alcuni commentatori pubblicisti- il monitoraggio interesserà anche le operazioni effettuate con applicazione dell’IVA in Italia ex artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/72 e le importazioni (si attendono comunque conferme ufficiali).
Operativamente, anche se ancora non sono state pubblicate le specifiche tecniche e si è in attesa di un’apposita circolare che chiarirà i numerosi dubbi in essere, al fine di ottenere un corretto trasferimento delle operazioni dalla prima nota al modello che riepiloga le operazioni con i paesi “black list” (possibile con l’aggiornamento di multi presumibilmente di metà/venti luglio, se pubblicate le specifiche), sono previste le seguenti modifiche:
a) creazione di un nuovo codice “iva11” per distinguere, tra le operazioni attive, le cessioni di beni e quelle di servizi. In pratica indicando il codice “iva11” “24”, durante la registrazione di una cessione, equivale ad indicare che si tratta di una cessione di beni, mentre con il codice iva11 “0” trattasi di cessione di servizi. Per quanto riguarda le operazioni passive la distinzione sarà possibile grazie ai codici “iva11” già presenti (es. “9” per gli acquisti di beni e “0”per gli acquisti di servizi).
Il codice “iva11” “24” per le cessioni può essere (e deve essere) già utilizzato per le registrazioni di luglio, senza attendere il prossimo aggiornamento Multi. Ovviamente questa ulteriore distinzione è necessaria solamente quando si effettua una registrazione relativa ad operazioni da inserire nel modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata.

b) saranno previsti due nuovi campi distinti (un campo per le operazioni attive ed un altro per le operazioni passive) all’interno della tabella delle aliquote iva in cui indicare, esclusivamente per tutte le aliquote iva del tipo “3xx” (esenti, escluse, non imponibili,..), se sono da considerarsi :
-operazioni imponibili (occorrerà indicare il codice “1” per tutti i codici iva le cui operazioni dovranno essere sommate tra le operazioni imponibili del modello). Trattasi ad es. delle cessioni di materiali ferrosi (art.74 c.7,8) o delle cessioni di cui all’art.17 c.5 (cessioni oro e argento)
-operazioni non imponibili (occorrerà indicare il codice “2” per tutti i codici iva le cui operazioni dovranno essere sommate tra le operazioni non imponibili del modello)
-operazioni esenti (occorrerà indicare il codice “3” per tutti i codici iva le cui operazioni dovranno essere sommate tra le operazioni esenti del modello )
-operazioni non soggette ad iva (occorrerà indicare il codice “4” per tutti i codici iva le cui operazioni dovranno essere sommate tra le operazioni non soggette del modello )
-operazioni che non rientrano nell’elenco (occorrerà indicare il codice “5” per tutti i codici iva le cui operazioni non dovranno essere indicate nel modello )
Tale codifica verrà già attribuita automaticamente per le aliquote iva standard con un prossimo aggiornamento , mentre dovrà essere inserita manualmente per chi utilizza proprie aliquote iva. Anche questa codifica è necessaria solamente quando si effettuano registrazioni relative ad operazioni da inserire nel modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata.
Chi non utilizza le aliquote iva standard Teamsystem e si trovi nella condizione di dover produrre il modello in oggetto dovrà verificare se, per quanto detto sopra, debba creare nuove aliquote iva per distinguere le varie tipologie di operazioni.


17.06.2009 » Verscc - proroga versamento diritto camerale

Una nota emanata ieri dal ministero dello sviluppo economico conferma la proroga del versamento del diritto camerale al 6 luglio 2009 (5 agosto con maggiorazione dello 0,40%) per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore. Si precisa che per quest’ultimo aspetto nella procedura “verscc” della multi non ci sono controlli relativamente all’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati e alla relativa causa di esclusione inserita in dired09 nella testata del quadro di reddito. Per i soggetti che superano quindi tali limiti (generalmente 7,5 milioni di euro di ricavi) occorre eseguire il verscc impostando il campo "proroga per studi di settore" a "no".
Teamsystem spa

01.06.2009 » ANOMALIA MULTI v.2009.0.5

Nella versione MULTI 2009.0.5 rilasciata il 29.05.2009 è presente la seguente anomalia:
ditta professionista-ordinario in fase di registrazione in prima nota di un pagamento-incasso fatture il programma non propone la classica schermata del professionista che permette la ricerca delle fatture sospese ma quella di una normale ditta ordinaria.
Appena disponibile invieremo la versione corretta, nell’attesa si consiglia di non effettuare registrazioni sulle ditte in questione.

06.04.2009 » ANOMALIA LEASING

Inserimento manuale rate piano finanziario LEASING
Nelle versioni “grafiche” del programma LEASING la videata di inserimento rate presenta le descrizioni dei righi “Iva indetraibile” e “Iva ordinaria” invertite. Il problema non esiste nelle versioni “carattere”.

17.04.2008 » Bilanci xbrl facoltativi

Segnaliamo che in base ad un documento ufficiale emesso da Unioncamere e diretto alle varie Camere di Commercio, risulta facoltativo il deposito del bilancio in formato xbrl per quest'anno.

17.03.2008 » Anomalia pdc standard

Eseguendo il carstd con la versione 2008.0.0 spedita, vengono caricati erroneamente nella tabella conti cespiti dei codici con dei conti inesistenti dal codice 101 in poi. Entro breve verrà inserito in area download multi un nuovo installatore che corregge l'anomalia:
-nel caso in cui non si fosse eseguito carstd eseguirlo dopo aver installato la versione corretta
-nel caso si fosse eseguito il carstd con la precedente versione, installare quella corretta ed eseguire nuovamente il carstd che provvede a eliminare i codici scritti in precedenza
n.b. il carstd della versione errata ha sovrascritto eventuali codici della tabella conti cespiti presenti non compresi nello standard che occorrerà reintegrare

17.03.2008 » causale 22 e cliente privato

Con la versione 2008.0.2 è stata implementata la gestione dei clienti privati, tale gestione non è da utilizzare per il momento con la causale 22 anche se la registrazione sembra funzionare correttamente, il cliente privato non viene memorizzato. Tale gestione verrà implementata con i successivi aggiornamenti.

13.02.2008 » IVACOM - Anomalia Ivacom e rigo VE30

Indicando un codice personalizzazione Iva in PERSON08 nel rigo VE30 “Operazioni non imponibili comma 1 art.8 bis e 9” (secondo rigo), l’importo non viene esposto nel rigo CD1–2 “di cui operazioni non imponibili”.
L'anomalia sarà corretta con l'update di prossima spedizione. Si raccomanda per intanto di verificare se sono presenti codici iva sul person08 su questo rigo e se sono stati utilizzati in contabilità. Si ricorda che è possibile effettuare ricerche mirate di tali codici iva utilizzando o i filtri di ricerca presenti in variazione prima nota o da stpri, selezioni particolari

06.02.2008 » Anomalia Multi 2008.0.0 - Giva08

Nella versione 2008.0.0 della multi è presente una anomalia per cui avendo impostato nella ditta nei campi credito iva inizio anno N N per cui NON si intende gestire il credito in F24, alla chiusura della dichiarazione iva il programma propone il credito sul rigo "Credito da trasferire in F24" e NON sul rigo "Credito da utilizzare in compensazione verticale", è sufficiente togliere l'importo sul rigo "Credito da trasferire in F24" per far si che venga portato correttamente in "Credito da utilizzare in compensazione verticale". L'anomalia sarà corretta con il prossimo aggiornamento.

11.01.2008 » URGENTE COMANDO AGGINDD

A correzione di quanto indicato nel fax dell'08.01.2008 il comando da lanciare non è AGGIND ma AGGINDD

15.11.2007 » Acconti novembre Unico2007 e spese telefonia

La deducibilità delle spese di telefonia fissa e mobile è stata modificata con i commi 401-403 della Finanziaria 2007, ai fini dell’acconto era indispensabile tener conto della nuova deducibilità, i valori andavano riportati in Dired07 e la prima rata di acconto di giugno andava calcolata in maniera adeguata.
Per chi non avesse operato in tal senso e ritiene oggi di poter considerare in sede di acconto della seconda rata delle imposte la nuova deducibilità, viste le richieste giunte in assistenza, si è deciso di modificare la procedura ACCES07 comprendendo di fatto anche i costi relativi appunto alla telefonia.
In pratica nel folder relativo ai conti ne è stato aggiunto uno relativo ai costi della telefonia e nel calcolo un altro folder evidenzia la vecchia e la nuova deducibilità. Ovviamente tali importi non vengono sommati agli altri costi relativi agli automezzi dato che non andranno riportati in Unico2008.
Il programma Cesp10 (calcolo acconto Unico anno imposta 2006) completa il discorso della spese di telefonia per quanto riguarda i cespiti (fare riferimento alle note multi 2007.0.2)
In pratica quindi i valori che scaturiscono da ACCES07 per automezzi e spese telefoniche oltre alle maggiori quote di ammortamento deducibili determinate dalla procedura Cesp10 , potranno essere indicate nel programma SIM7X0 al fine di rideterminare utilmente l’acconto di novembre.
Ovviamente questo nel caso in cui per la telefonia ci siano effettivamente maggiori costi deducibili quindi in generale costi maggiori per la telefonia mobile dove la deducibilità è aumentata, al contrario ovvero con maggiori costi legati alla telefonia fissa ci si troverebbe in una situazione da ravvedere in quanto sono stati versati acconti più bassi. Occorre valutare questa situazione se non è stato già fatto a suo tempo.
Una ulteriore modifica riguarda sempre ACCES07 relativamente al leasing dove è stato aggiunta una riga che evidenza gli interessi che sono indeducibili per l’Irap
I programmi aggiornati saranno resi disponibili nei prossimi giorni.

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Area Clienti BCT