
29.07.2010 » COMUNICAZIONE PER RINNOVI CONTRATTUALI E BILATERALITA’ARTIGIANATO
CODICI CONTRATTO INTERESSATI:
- 8611 - 8612 Chimica PMI e 8651 – 8652 Gomma Plastica PMI
Con la presente News si comunica che in data 26 luglio 2010 l'UNIONCHIMICA CONFAPI e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (FEMCA CISL, FILCTEM CGIL, UILCEM UIL) hanno sottoscritto l'accordo per il rinnovo del c.c.n.l. unificato per gli oltre 50.000 dipendenti delle piccole e medie aziende dei settori CHIMICA-CONCIA e settori accorpati PLASTICA E GOMMA - ABRASIVI - CERAMICA - VETRO.
Il nuovo contratto ha durata triennale e decorre dal 1° gennaio 2010 e scade il 31 dicembre 2012.
L’aggiornamento delle tabelle TB0104 e TB0105 sarà fornito con la versione Contra 2010.8.0 pertanto l’inserimento dei nuovi valori per il mese di luglio è a cura dell’utente.
Riguardo la tabella TB0105 si ricorda di eliminare la “data di scadenza” e il “Tasso di inflazione programmato”.
Bilateralità contratti settore artigianato
In base a quanto previsto dal Verbale Comitato Esecutivo del 12 Maggio 2010 a decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del TFR, dovrà essere erogato con cadenza mensile al lavoratore e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore.
Con le versioni Contra 2010.7.0 e 2010.7.1 sono state fornite le voci di calcolo sulla base dell’Accordo del 15 dicembre 2009 il quale prevede l’erogazione della quota mensile con cadenza trimestrale.
Pertanto per il mese di luglio l’utente dovrà indicare l’importo di € 25,00 al campo Valore unitario automatico delle voci di calcolo dei seguenti raggruppamenti:
8071-8072
voce di calcolo 8006 per le aziende del settore Acconciatura ed Estetica.
8141-8142
voce di calcolo 8019 per le aziende del settore Ceramica Artigianato.
8511-8512
voce di calcolo 8019 per le aziende del settore Chimica, Gomma, Vetro Artigianato.
8241-8242
voce di calcolo 8019 per le aziende del settore Lapidei Artigianato.
8261-8262
voce di calcolo 8019 per le aziende del settore Lavanderie Artigianato.
8281-8282
voce di calcolo 8019 per le aziende del settore Legno e Arredamento Artigianato.
8311-8312
voce di calcolo 8006 per le aziende del settore Metalmeccanica Artigianato.
8763
voce di calcolo 8019 per le aziende del settore Occhiali Artigianato.
8321-8322
voce di calcolo 8006 per le aziende del settore Odontotecnica Artigianato.
8721-8722
voce di calcolo 8019 per le aziende del settore Oreficeria Artigianato.
8021-8022
voce di calcolo 8019 per le aziende del settore Tessili e Abbigliamento Artigianato.
Per il settore alimentari artigianato 8501 – 8502 l’utente deve creare una voce di calcolo del raggruppamento zero con codice inferiore a 8000 per l’erogazione dell’elemento mensile.
L’aggiornamento delle suddette voci verrà fornito con la versione Contra 2010.8.0 prevista per il 31/08 p.v.
Si comunica infine che abbiamo avuto notizie che in questi giorni sono in corso di rinnovo altri contratti relativi alla PMI (Piccola Media Industria) e quindi come per la presente, sarà ns. cura darvene eventuale comunicazione con apposita news entro max. il 05/08 p.v.
07.07.2010 » Anomalia PRESEN
In presenza delle condizioni di seguito elencate, nell’elaborazione del cedolino mediante il programma PRESEN si verificava un’errata quantificazione della voce di lavoro ordinario.
Condizioni:
- Dipendente mensilizzato
- Nel “Calendario settimanale base” del dipendente (TB1104), la domenica risulta essere un giorno lavorativo
- Nella tabella “Dati presenze” (TB1102) applicata al dipendente, risulta indicata la voce di calcolo relativa alla maggiorazione del lavoro domenicale (scheda “Dati generali” > sez. “Lavoro domenicale” > campo “Normale”)
- Nelle presenze mensili risulta inserito un giustificativo di assenza in corrispondenza della domenica; tale giustificativo deve avere il valore “No” al campo “Monte ore straordinario” oppure il valore “X” e in tabella “Personalizzazione procedura” (TB1108) è indicato “No” al campo “Tabella giustificativi: Monte ore straordinari” (le ore del giustificativo di assenza non sono utili al raggiungimento del monte ore per il calcolo dello straordinario).
- Il calcolo delle ore di lavoro straordinario risulta effettuato su base giornaliera (valore 1 o 3 al campo “Tipo straordinario” della tabella TB1102 – “Dati presenze”). In caso di controllo dello straordinario su base settimanale (codice 2, 4 o 5 al campo “Tipo straordinario”) l’anomalia in oggetto si verificava ugualmente solo se l’assenza di cui al punto precedente si presentava nella domenica relativa all’ultima settimana del mese a cavallo del mese successivo.
Anomalia:
In presenza contemporanea di tutte le condizioni sopra descritte, le ore del suddetto giustificativo di assenza, inserito in corrispondenza della domenica, venivano sommate alle ore di lavoro ordinario.
03.03.2010 » STIRAP 2010
Nelle istruzioni della denuncia IRAP 2010, richiamando la risoluzione n. 265 del 28.10.09, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che per i soggetti esercenti arti e professioni i costi deducibili ai fini IRAP, ed in particolare i costi relativi a contributi assistenziali e previdenziali, devono essere rilevati in base al criterio di cassa, generalmente previsto in materia di reddito di lavoro autonomo; in altri termini, tali costi hanno rilevanza nel periodo d’imposta nel quale sono stati versati.
Diversamente, per le imprese gli stessi costi vanno assunti in base al principio della competenza.
Con l’aggiornamento PAGHE 2010.0.5, il cui rilascio è previsto entro il giorno 15 marzo p.v., il programma verrà implementato per consentire all’utente di identificare i soggetti esercenti arti e professioni, al fine di elaborare il calcolo e la stampa delle deduzioni IRAP (comando STIRAP) secondo il criterio di cassa.
Nel frattempo, con riferimento alle imprese (soggetti non esercenti arti e professioni) l’utente può procedere fin d’ora alla generazione della suddetta stampa con il programma STIRAP attualmente disponibile nell’applicativo PAGHE.
02.03.2010 » COMUNICAZIONE PER RINNOVI CONTRATTUALI
CODICI CONTRATTO INTERESSATI:
8793 - 8796 Alberghi
8581 - 8582 Alberghi diurni
8391 - 8392 Pubblici esercizi
8794 - 8795 Stabilimenti balneari
8401 - 8402 Pubblici esercizi minori
8799 Campeggi
8583 Alberghi minori
8584 Campeggi minori
Con la presente News si comunica che in data 20 febbraio 2010, Federalberghi, Fipe, Faita, Fiaver, Federreti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Filcams Cgil, Fissascat Cisl e Uiltuccs Uil) hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il settore Turismo, scaduto il 31 dicembre 2009.
L’accordo decorre dal 1° gennaio 2010 e scadrà il 30 aprile 2013.
Gli utenti dovranno provvedere ad inserire manualmente i valori dei minimi stabiliti da tale accordo in tabella dei minimi contrattuali (TB0104) ed aggiornare la tabella di indennità di vacanza contrattuale (TB0105).
L’implementazione verrà fornita con l’aggiornamento del contra di marzo.
In riferimento alle imprese di viaggio e turismo, nostri codici contratto 8481 - 8482 Agenzie di viaggio, gli importi corrispondenti ai nuovi valori retributivi spettanti per il periodo gennaio – giugno 2010 saranno erogati a decorrere dal mese di luglio 2010 e quindi saranno inseriti in CONTRA in tempo per tale data mentre per i sopradetti contratti i valori saranno inseriti nel prossimo rilascio del 20/03/2010.
28.01.2010 » 10SM - Tabella rateizzazione INAIL
L’INAIL con la nota n. 500 del 20.01.2010, ha reso noti i coefficienti che devono essere utilizzati per il pagamento della 2^, 3^ e 4^ rata del premio relativo all’autoliquidazione 2009/2010 sulla base del tasso comunicato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La misura del tasso di interesse è pari al 2,18%.
Si comunica che i giorni di dilazione automaticamente inseriti nei rispettivi campi della tabella Inail “Rateizzazione” (TB0704) dal comando di conversione CONV1001 (v. note PAGHE 2009.0.1) non risultano corretti con riferimento alla 2^ rata (90 giorni anziché 89).
Pertanto, l’utente dovrà provvedere ad inserire il valore 89 al campo “Giorni interessi calcolo rateizzazione – 2^ rata” nella suddetta tabella TB0704.
Tale valore verrà comunque corretto con i prossimi aggiornamenti PAGHE.
12.11.2009 » Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia (sconto edili)
L’Inps con la circolare n. 115/2009 ha fornito le istruzioni operative per il calcolo della riduzione contributiva per il settore edile per l’anno 2009.
La riduzione contributiva spetta per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2009.
Il beneficio consiste in una riduzione contributiva nella misura dell’11,50 % sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali identificati con codice di posizione assicurativa = 30 .
La determinazione della base di calcolo dovrà avvenire al netto delle misure compensative eventualmente spettanti per versamento del TFR a Fondo di Tesoreria o a Fondo di previdenza complementare.
Applicazione della riduzione contributiva per il periodo gennaio – novembre 2009
Si ricorda che nell’applicativo PAGHE è presente il programma RESCEDIL (da eseguire nel mese di dicembre) che determina in automatico l’importo della riduzione contributiva per il periodo pregresso (gennaio – novembre), considerando anche i dipendenti licenziati.
IMPORTANTE
Il programma RESCEDIL NON è allineato all’anno 2009. L’allineamento all’anno 2009 avverrà con un rilascio utile per l’elaborazione dei cedolini del mese di dicembre.
In attesa dell’aggiornamento del programma RESCEDIL gli utenti NON devono inserire in tabella “Contributi generali azienda” (TB0303) alcun valore ai campi “% contributi 0-15”, “% contributi > 15” e “% agevolazioni”.
Utenti CONTRA
Per gli utenti CONTRA, la tabella “Contributi generali azienda” (TB0303) con l’indicazione della percentuale di agevolazione verrà fornita con l’aggiornamento del mese di dicembre 2009.
24.07.2009 » Rateizzazione conguaglio a debito 730 – Aziende con retribuzione nel mese successivo
La variazione normativa introdotta dal D.L. n. 207 del 30.12.08 (le operazioni di conguaglio da assistenza fiscale devono essere effettuate a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio) ha comportato che, per le aziende con retribuzione nel mese successivo, il conguaglio 730 può avere inizio nel mese di agosto.
Conseguentemente, in presenza di conguaglio a debito con scelta di rateizzazione, affinché il pagamento rateale termini entro il mese di novembre (come previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 241/97), per i dipendenti retribuiti nel mese successivo a quello di competenza il debito può essere dilazionato in un numero massimo di 4 rate mensili (mensilità di luglio, agosto, settembre ed ottobre).
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 del 4.05.2009 (paragrafo 4.1) stabilisce che, nel caso in cui il conguaglio non possa avere inizio nel mese di luglio, il sostituto d’imposta dovrà ripartire il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente.
In funzione di quanto sopra esposto, nel caso in cui il sostituto intenda trattenere il debito in rate costanti entro il mese di novembre, per i dipendenti retribuiti nel mese successivo che hanno scelto il pagamento in 5 rate, l’utente dovrà intervenire manualmente nella relativa pagina 12 di DIPE ed inserire il valore 4 al campo “Numero rate”.
In caso contrario, per tali dipendenti il programma provvederà automaticamente a trattenere l’importo corrispondente a due rate contestualmente all’elaborazione della mensilità di ottobre.
22.07.2009 » R7304AE – Importazione mod. 730/4 da Agenzia delle Entrate
I file telematici 730/4 pervenuti dall’Agenzia delle Entrate, contenenti le risultanze dei modelli 730 elaborati da specifici CAAF (Caaf CGIL Lombardia, Campania, Toscana e Lazio-Basilicata) sono risultati non conformi alle specifiche ministeriali (le cifre riportate non comprendevano gli zeri non significativi).
Questo ha comportato, in fase di importazione automatica nella procedura PAGHE (comando R7304AE), una mancata compilazione della pagina 12 di DIPE, con riferimento alle risultanze relative alle addizionali IRPEF.
Il programma R7304AE è stato modificato al fine di compilare correttamente la pagina 12 di DIPE anche in presenza di file telematici con tali caratteristiche.
Per individuare le aziende interessate dall’anomalia sopra descritta, è stato creato il comando CK730AE che permette di generare una stampa con l’elenco dei dipendenti che:
sono inseriti in aziende aventi domicilio fiscale (pagina 1 di AZIE) in una delle seguenti province:
Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone, Enna, Gorizia, Imperia, Isernia, L’Aquila, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Matera, Oristano, Perugia, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni, Trento, Verbania, Verona, Viterbo
presentano, nel campo “CAAF assistenza fiscale” di pagina 12 di DIPE, il codice di uno dei CAAF interessati dall’anomalia ovvero CAAF con codice fiscale pari a 02282990965 (Lombardia), 06602440635 (Campania), 04440540484 (Toscana) o 04464791005 (Lazio e Basilicata).
Con riferimento alle aziende evidenziate nella suddetta stampa, l’utente dovrà effettuare nuovamente l’importazione del relativo file telematico ricevuto dall’Agenzia delle Entrate (comando R7304AE).
16.06.2009 » UNIEMENS
Con il Messaggio n. 11903 del 25.05.09, l’INPS ha comunicato lo stato di avanzamento del “Progetto UNIEMENS”, che prevede l’unificazione dei flussi EMENS e DM10, raccogliendo, a livello individuale per ogni lavoratore, le informazioni retributive e contributive.
La prima fase di introduzione del sistema UNIEMENS prende avvio con il mese di maggio 2009 e prevede l’unificazione dei flussi EMENS e DM10 in un unico flusso “UNIEMENS aggregato” nel quale le informazioni contributive (DM10) risultano ancora aggregate a livello aziendale, ma inserite nella struttura EMENS.
Tale fase non comporta alcun cambiamento delle procedure aziendali, in quanto è il nuovo software di controllo messo a disposizione dall’Inps che si incarica di trasformare e unificare i flussi originari EMENS e DM10 generando il nuovo flusso UNIEMENS aggregato.
Il nuovo software di controllo UNIEMENS, con relativo manuale operativo, è disponibile nelle apposite aree del sito internet dell’INPS.
La seconda fase di introduzione del sistema UNIEMENS verrà avviata con le denunce di competenza luglio 2009.
In tale fase sarà possibile procedere all’effettiva unificazione delle informazioni in un unico flusso “UNIEMENS individuale” nel quale i dati relativi alla contribuzione ed alle somme conguagliate (ANF, indennità malattia, maternità, CIG, ecc) saranno indicati individualmente per ogni lavoratore.
Le aziende e gli intermediari avranno comunque a disposizione tutto il secondo semestre 2009 per transitare dal vecchio al nuovo sistema che andrà compiutamente a regime a partire dal 1° gennaio 2010.
Con riferimento alla procedura PAGHE, si comunica che il programma per la generazione del flusso “UNIEMENS individuale” verrà rilasciato indicativamente per la fine del mese di Ottobre.
16.06.2009 » Conguaglio assistenza fiscale
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 4 maggio ’09, sulla base delle modifiche apportate con L. n. 14/2009 all’art. 19 del decreto n. 164/99, ha precisato che i conguagli da assistenza fiscale dovranno essere effettuati sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio.
Diversamente, la precedente formulazione della suddetta norma prevedeva che i conguagli fossero effettuati sulle retribuzioni erogate nel mese di luglio.
Pertanto, prima dell’elaborazione della mensilità di giugno, gli utenti devono provvedere ad inserire il valore 7 nel campo “Aziende che retribuiscono nel mese successivo - mese saldo” della tabella “Mesi e compenso assistenza fiscale” (TB0502) al fine di evitare l’effettuazione del conguaglio (a credito o a debito) nella mensilità di giugno.
Si precisa che per l’elaborazione dei cedolini contenenti il conguaglio da assistenza fiscale (mensilità di luglio) è necessario attendere il rilascio dell’aggiornamento PAGHE 2009.1.2.
03.04.2009 » Addizionale regionale Puglia
Con la Legge Regionale n. 6 del 16 marzo 2009, la regione Puglia ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 3, comma 7, della precedente Legge Regionale n. 40/2007, con la quale viene precisato che le aliquote di addizionale regionale fissate da tale normativa vanno intese come da applicarsi all’intero ammontare del reddito imponibile, e non con il sistema a scaglioni; tale modalità di calcolo trova applicazione già sui redditi imponibili relativi all’anno 2008.
Pertanto:
- con riferimento all’anno 2009, l’utente deve provvedere a modificare la relativa tabella “Aliquote Irpef addizionale regionale” (TB0405, codice 14), inserendo al campo “Modalità di calcolo” il codice 2 (“Limite di reddito”) in luogo del codice 1 (“A scaglioni”):
- con riferimento all’anno 2008, posto che sono ormai decorsi i termini per l’effettuazione del conguaglio tardivo, l’adeguamento dell’addizionale regionale dovuta sui redditi di tale anno dovrà essere effettuato, se necessario, direttamente dal dipendente in sede di dichiarazione dei redditi.
Ai fini di una completa informazione, con successivo rilascio provvederemo a fornire un programma di utilità per la stampa dell’elenco dei dipendenti interessati dalla casistica descritta, ovvero:
- dipendenti che alla data del 31.12.2008 risultavano residenti nella regione Puglia;
- dipendenti il cui reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale è risultato, nel 2008, superiore all’importo di € 28.000.
01.04.2009 » CONTRA comunicazione v.2009.3.0
Con la presente si comunica che con la versione Contra 2009.3.0 sono state erroneamente assoggettate a Tfr le voci di calcolo relative al lavoro domenicale dei dipendenti orari.
In particolare è stata erroneamente assoggettata la voce di calcolo 8010 dei seguenti raggruppamenti voce:
• 8581 (Alberghi diurni Fipe)
• 8582 (Alberghi diurni Fipe)
• 8481 (Agenzie Viaggi/Turismo)
• 8482 (Agenzie Viaggi/Turismo)
• 8799 (Campeggi Turismo Confcommercio)
• 8391 (Pubblici Esercizi Confcommercio)
• 8392 (Pubblici Esercizi Confcommercio ore/gg)
• 8584 (Campeggi minori Turismo Confcommercio ore/gg)
e la voce di calcolo 8034 del raggruppamento voci 8585 (Turismo Confindustria Alberghi).
Con la versione Contra 2009.4.0 verrà fornita la corretta compilazione delle voci suddette.
Per gli utenti che rientrano nella casistica suddetta, relativamente alla elaborazione dei cedolini di Marzo, è necessario modificare le voci suddette togliendo il valore 100 al campo “%Tfr”.
Gli utenti che avessero già elaborato i cedolini di Marzo per i dipendenti orari, con la generazione delle voci relative al lavoro domenicale, dopo aver modificato le voci devono provvedere a ripassare i cedolini.
04.03.2009 » CONTRA 8061-8062 Agenzie Immobiliari -Aumento minimi contrattuali
Con Verbale di incontro del 10 febbraio 2009 le Organizzazioni di categoria (Fiaip, Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil) hanno definito il nuovo trattamento economico - decorrente dal 2 febbraio 2009 e con scadenza il 31 dicembre 2010 - per i dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso.
L'utente dovrà inserire i nuovi valori per i codici contratto 8061-8062 in "TB0104 - Tabella minimi contrattuali e contingenza”, indicando come data validità 02/2009, con la stessa data di validità andrà inserita la nuova scadenza contrattuale in "TB0105 - Tabella indennità vacanza contrattuale".
I nuovi valori saranno aggiornati con la prossima versione di CONTRA V. 2009.3.0.
06.02.2009 » Bonus straordinario D.L. n. 185/2008
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 2/E del 3 febbraio 2009, ha fornito le istruzioni operative per la gestione, da parte dei sostituti d’imposta, del bonus famiglie previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge n. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009.
In particolare, per quanto concerne i termini di erogazione del bonus, nel caso in cui il beneficio venga richiesto con riferimento all’anno 2007, l’Agenzia delle Entrate precisa che, in considerazione dell’intervenuto spostamento al 28 febbraio del termine di presentazione dell’istanza al sostituto, si può ritenere parimenti differito di un mese (al 31 marzo 2009) anche il termine per l’erogazione del bonus da parte dello stesso sostituto.
Si comunica che il programma PAGHE verrà implementato per consentire l’erogazione del bonus in oggetto nei cedolini delle seguenti mensilità:
-febbraio, per le aziende che retribuiscono nel mese successivo;
-marzo, per le aziende che retribuiscono nel mese.
Si precisa altresì che nel caso in cui il beneficio venga richiesto con riferimento all’anno 2008, l’erogazione del bonus avverrà nei cedolini delle seguenti mensilità:
-marzo, per le aziende che retribuiscono nel mese successivo;
-aprile, per le aziende che retribuiscono nel mese.
Sulla base di quanto sopra esposto, confermiamo che i relativi pgm di gestione saranno rilasciati in tempo utile per le relative elaborazioni.
02.02.2009 » Comunicazione per CONTRA:Scatti anzianità per 8701-8702 Legno/Arredamento PMI
Con il verbale di accordo del 21 gennaio 2009, Unital/Confapi con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil le parti hanno rideterminato - a decorrere dal 1º gennaio 2009 - gli importi degli aumenti periodici di anzianità per gli addetti alle piccole e medie industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'arredamento e boschivi-forestali.
A decorrere da tale data, per ciascun biennio di servizio prestato, fino ad un massimo di 5, ogni lavoratore ha diritto ad un aumento nelle misure sotto esposte.
L'utente dovrà inserire i nuovi valori per i codici contratto (settore) 8701-8702 in “TB0107-TABE 1.8 Tabella scatti anzianità per livello”, indicando come data validità 01/2009 .
Comunichiamo che i sotto esposti valori saranno aggiornati automaticamente con la prossima versione di CONTRA V. 2009.2.0.
Categorie Importi mensili
100-AD/3 15,00
101-AD/2 14,00
106-AD/1 13,00
107-AC/4 12,00
102-AC/3 11,00
108-AC/2 11,00
109-AC/1 9,50
110-AS/3 11,00
111-AS/2 9,50
103-AS/1 9,50
112-AE/3 9,00
104-AE/2 8,50
105-AE/1 8,00
30.12.2008 » Segnalazione anomalia CONTRA vers. 2008.12.0
Riduzione contributiva per il settore Edilizia
Edilizia Artigiani/Lapidei
Nella tabella contributi generali azienda (TB0303) cod. 8006 “Edilizia artigiani/Lapidei” non è stata inserita la percentuale di riduzione contributiva (11.50% al campo “% agevolazioni”) per i periodi di validità “dal 1/2008 al 1/2008” e “dal 2/2008 al 9/2008”.
Per consentire al programma di applicare la riduzione per il periodo gennaio – novembre 2008, gli utenti che gestiscono tale categoria contributiva devono inserire manualmente la percentuale di agevolazione nella tabella in oggetto (TB0303 cod. 8006) per i periodi di validità sopra indicati.
Per gli utenti che avessero già elaborato i cedolini di dicembre, dopo aver inserito in tabella la percentuale di agevolazione è necessario ripetere i comandi RESCEDIL (vedi note PAGHE vers. 2008.2.3, pag. 20) e QUADR.
23.12.2008 » PAGHE V. 2008.2.3 - Correzioni LETLUL-GEPRI
LETLUL – Scelta 2 Comunicazione alla DPL:
Nella stampa generata non veniva correttamente decodificato il numero di telefono e veniva stampato erroneamente @LEG_AZI_TEL.
Ricordiamo che il numero di telefono stampato è sempre e comunque il numero di telefono presente in AZIE a Pag. 1.
Inoltre ribadiamo che anche in caso di azienda “individuale” i dati stampati sono sempre e solo i dati relativi ad AZIE Pag. 1 – Dati FISCALI.
GEPRI – Scelta 3 Gestione Gruppi/SottoGruppi/Analitici:
Nel caso in cui si procedeva alla personalizzazione di un analitico, creando o inserendo un nuovo “Codice elemento di totalizzazione” , il pgm non memorizzava il relativo “Segno” impostato.
Nel nostro sito, nella sezione Paghe-ultimo, sono presenti i files PGCORRW e PGCORRX che correggono le anomalie descritte in precedenza.
03.12.2008 » Anomalia cod. tributo 1712 mese di riferimento
Nel programma PAGHE v.2008.2.1 è presente la seguente anomalia:
Per le aziende che retribuiscono nel mese (AZIE, pag. 2, campo “Retribuzione nel mese” = 1) il programma QUADR riporta come mese di riferimento in F24 il mese 11 invece che il mese 12, come richiesto dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione AE n. 395/2007 e Comunicato Stampa del 14.02.2008).
Per le aziende che retribuiscono nel mese successivo (AZIE, pag. 2, campo “Retribuzione nel mese” = 0), l’indicazione del mese di riferimento è corretta.
In attesa dell'aggiornamento che correggerà tale anomalia coloro che volessero stampare le deleghe in oggetto devono modificare manualmente il mese di riferimento.
15.10.2008 » Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia (sconto edili)
L’Inps con la circolare n. 89 del 7 ottobre 2008 ha fornito le istruzioni operative per il calcolo della riduzione contributiva per il settore edile per l’anno 2008.
La riduzione contributiva decorre dal 1° gennaio 2008 e non opera con riferimento all’anno 2007.
Il beneficio consiste in una riduzione contributiva nella misura dell’11,50 % sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali identificati con codice di posizione assicurativa = 30 .
La determinazione della base di calcolo dovrà avvenire al netto delle misure compensative eventualmente spettanti per versamento del TFR a Fondo di Tesoreria o a Fondo di previdenza complementare.
Con la presente comunichiamo che sarà predisposto un programma per il calcolo automatico dell’importo di riduzione contributiva per l’elaborazione dei cedolini del mese di dicembre, che determinerà la riduzione per il periodo pregresso (gennaio – novembre), considerando anche i dipendenti licenziati, e la riduzione per il mese di dicembre.
Gli utenti non devono quindi inserire in tabella “Contributi generali azienda” (TB0303) alcun valore ai campi “% contributi 0-15”, “% contributi > 15” e “% agevolazioni” e attendere l’aggiornamento del programma del mese di dicembre.
24.09.2008 » Somma Importo voci di calcolo alla Retribuzione teorica (Cod. agg. EMENS = 16)
Con la vers. EMENS 2008.1.2 è stata introdotta la possibilità di sommare l’importo di una o più voci di calcolo presenti nel cedolino alla retribuzione teorica calcolata automaticamente dal programma, attivando in tali voci di calcolo il “Cod. aggiornamento EMENS” 16.
In presenza di più voci nel cedolino con “Cod. aggiornamento EMENS” 16 il programma di prelievo EMENS sommava alla Retribuzione Teorica solamente l'importo dell'ultima voce.
Si comunica che coloro che sono interessati da tale casistica, possono richiedere gli installatori della versione EMENS 2008.1.2 contenenti la correzione dell’anomalia in oggetto.
Dopo aver installato il programma di correzione, gli utenti interessati dovranno ripetere il prelievo delle denunce di agosto.
12.09.2008 » Chiarimenti su domanda di decontribuzione
Si comunica che l’INPS ha messo a disposizione nell’apposita sezione del relativo sito internet (www.inps.it > Informazioni > Sgravi contrattazione II livello > Documenti ) il documento FAQ versione 2.0 contenente alcuni chiarimenti in merito alla modalità di compilazione della domanda di accesso allo sgravio in oggetto.
In particolare, nel documento viene esaminato il caso di società che presentano più unità produttive in province/regioni diverse, con accentramento contributivo e con differenti accordi aziendali per ogni unità produttiva.
A tal proposito, l’INPS specifica che in caso di accordi diversi in termini di sottoscrizione e di deposito, vanno proposte domande diverse o, in caso di invio di file XML, vanno generati, all’interno del file, distinti elementi “CodiceIdentificativoDomanda”, ancorché tali contratti siano riferiti alla medesima posizione contributiva aziendale (matricola INPS).
Si sottolinea che la casistica sopra descritta non viene gestita automaticamente dal programma di gestione delle domande di sgravio (comando DOMSGR) che, all’interno della stessa azienda, genera domande distinte solo in base alla tipologia di contratto (aziendale o territoriale) ed in base all’ente di riferimento (INPS, ENPALS, ecc.).
In tal caso, pertanto, l’utente dovrà provvedere a suddividere opportunamente la domanda, creando e compilando manualmente tanti progressivi quanti sono i differenti accordi aziendali (campo “Progressivo” in “Gestione domande”).
02.09.2008 » Libro Unico del Lavoro
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2008 è stato pubblicato il decreto ministeriale che illustra le modalità di tenuta e conservazione del “libro unico del lavoro” (introdotto dall’articolo 39 del decreto legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008) e disciplina il relativo regime transitorio.
Con la circolare n. 20 del 21 agosto 2008 il Ministero del lavoro ha fornito le prime istruzioni operative al personale ispettivo.
A far data dal 18 agosto 2008 il libro unico del lavoro sostituisce il libro paga, il libro matricola e altri libri obbligatori (tra cui il registro d’impresa relativo alle aziende agricole), abrogati dal citato decreto legge 112/2008.
Il decreto ministeriale all’articolo 7 disciplina il regime transitorio; fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 i datori di lavoro possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze.
Il libro matricola e il registro d’impresa s’intendono immediatamente abrogati a far data dal 18 agosto 2008.
Con la presente comunicazione si informa gli utenti che la procedura paghe verrà implementata al fine di consentire l’elaborazione e la stampa del libro unico del lavoro entro i termini concessi dal regime transitorio vigente.
Comunichiamo inoltre che entro breve saranno forniti i dettagli delle scelte operative che saranno adottate, soprattutto in merito alla gestione che prevede l’utilizzo di Rilevatori Presenze (GERIL / RILPRE).
10.07.2008 » Codice tributo per imposta sostitutiva 10%
Con la Risoluzione n. 287/E dell’ 8 luglio 2008, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’istituzione del codice tributo 1053 (denominato “Imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente – articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”) da utilizzare per il versamento, tramite F24, dell’imposta sostitutiva del 10% prevista dal citato decreto sulle somme erogate per premi di produttività e per prestazioni di lavoro straordinario o supplementare.
La suddetta risoluzione precisa che, in corrispondenza di tale codice esposto nella sezione “Erario” dell’F24, dovrà essere compilata la colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione, quale “Mese di riferimento” del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e, quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).
Per l’immediato trasferimento nella relativa delega F24, l’utente deve provvedere manualmente all’inserimento del nuovo codice tributo 1053 nel campo “Imposta sostitutiva D.L. 93/2008” di TABE 4.4; diversamente, tale operazione potrà essere eseguita automaticamente con l’aggiornamento delle tabelle fisse successivo al rilascio della prossima versione PAGHE. (Rif. Note Rilascio Paghe Vers. 2008.1.2)
Al fine di visualizzare anche la descrizione relativa a tale codice tributo (in attesa di successivo aggiornamento della procedura F24), è necessario creare tale tributo all’interno della “Gestione tabelle 1.1” del programma F24.
Nel caso in cui l’utente ricada nella casistica che prevede l’utilizzo del suddetto tributo ed abbia già eseguito il comando QUADR , per ottenere la corretta esposizione in F24 dovrà obbligatoriamente rieseguire il comando QUADR.
01.07.2008 » Libro Unico del lavoro
Con la presente si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25/06/2008 (supplemento ordinario) il Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 con il seguente titolo:
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”
In particolare con “l’art. 39 – Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro” si istituisce il nuovo “Libro Unico del lavoro” che andrà a sostituire il Libro Paga e Libro Matricola attualmente in uso.
Nel comma 4 del suddetto decreto si indica quanto segue:
“Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.”
Quindi alla luce di quanto sopra, con la presente comunichiamo quindi che restiamo in attesa delle relative circolari attuative e indicazione della durata del regime transitorio preannunciato.
Sarà ns. cura informarVi sugli sviluppi della situazione sia dal lato normativo che dal lato dello sviluppo e tempistica di rilascio del ns. software che sarà necessario approntare al fine di assolvere ai nuovi adempimenti richiesti.
Teamsystem spa
25.06.2008 » EROGAZIONI LIBERALI
L’art. 2, co. 6. D.L. n. 93/2008 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 51, comma 2, lett. b) del T.U.I.R. che prevedeva l’esenzione fiscale fino a 258,23 euro delle erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze nonché la completa esenzione dei sussidi occasionali concessi in particolari casistiche (rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente, dipendenti vittime dell’usura, ecc.).
Pertanto, gli importi erogati a tale titolo successivamente all’entrata in vigore del suddetto decreto (29.05.08) devono essere assoggettati a tassazione ordinaria per l’intero importo.
A tal fine, prima dell’elaborazione della mensilità di Giugno ‘08, l’utente deve provvedere ad eliminare il limite di esenzione per le erogazioni liberali (€ 258,23) indicato la campo “Erogazioni liberali” di TABE 4.3.
Si comunica altresì che con l’installazione della prossima versione PAGHE 2008.1.1 si provvederà automaticamente all’eliminazione del suddetto valore.
05.05.2008 » COMUNICAZIONE PER RINNOVI CCNL
Con la presente News si comunica che successivamente al rilascio CONTRA Vers. 2008.4.0 del 21/04/08 abbiamo avuto notizia che sono stati aggiornati i contratti di seguito elencati.
8772-8872-8780 Proprietari fabbricati
8776-8876 Oreficeria Industria
8221-8222 Lapidei Industria
8541-8542 Alimentari PMI
NOTA BENE
Confermiamo che l’aggiornamento di tali contratti saranno presenti in CONTRA Vers. 2008.5.0 in rilascio per il 20/05 p.v.; nel frattempo gli utenti potranno variare manualmente le tabelle interessate che possono essere visualizzate e scaricate dal nostro sito www.bctsystem.com nell’area PAGHE-ULTIMO(nrccnl.zip)
28.04.2008 » Denuncia ENPALS : proroga scadenza di presentazione
Con la presente si comunica che in data 24/04/2008 l’ENPALS ha pubblicato la circolare N. 7 avente per oggetto:
“Trasmissione telematica della denuncia contributiva mensile unificata. Proroga dei termini”
“La scadenza per la trasmissione telematica delle denunce contributive mensili relative al perido gennaio/aprile 2008, fissata al 25 Aprile 2008, è prorogata al 25 Giugno 2008.”
28.04.2008 » NEWS CONTRA : 8797 Assicurazioni HH/GG
Con la presente si comunica che con il rilascio dell’applicativo CONTRA Vers. 2008.4.0 in riferimento al contratto 8797-Assicurazioni HH/GG in Tabe 1.4 – Tabella minimi contrattuali e contingenza è stato erroneamente inserito il valore 6,50 come 6^ elemento quando invece tale valore è già compreso nel minimo di retribuzione.
Quindi invitiamo gli utenti a correggere tale tabella, sarà poi nostra cura fornire con il prossimo rilascio la tabella correttamente impostata.
22.04.2008 » REIMAG SCELTA 3: ANNULLAMENTO REGISTRO D'IMPRESA AZIENDE AGRICOLE
La presente comunicazione interessa gli utenti che gestiscono registri d’impresa per le aziende del settore agricolo (vedi note PAGHE vers. 2008.0.8)
Nel caso in cui si procedeva all’eliminazione di un registro di impresa (REIMAG scelta 3, pulsante “Annulla”) il programma provocava erroneamente la cancellazione di alcuni dati sotto specificati.
Tutti gli utenti devono provvedere all’installazione del programma correttivo allegato alla presente comunicazione al fine di evitare l’anomalia sopra descritta nel caso in cui si proceda successivamente all’eliminazione di un registro d’impresa.
Per gli utenti che abbiano già effettuato la cancellazione di un registro d’impresa si precisa quanto segue.
L’annullamento di un registro d’impresa provocava, per tutte le aziende (agricole o meno), la cancellazione dei dati sotto elencati :
Ø Centri di costo e reparti (pag. 19 di AZIE, scelta 1 e 2) aventi lo stesso codice del registro d’impresa eliminato (es.: se si eliminava il codice registro 1, venivano cancellati, per tutte le aziende/filiali tutti i centri di costo ed i reparti inseriti con codice 1);
Ø Enti inseriti nella sezione “cod. Enti” di pag. 2 di AZIE, con riferimento alla sola filiale avente lo stesso codice del registro eliminato (es.: eliminando il codice registro 1, veniva cancellata la sezione “cod. Enti” presente nella filiale 1 di tutte le aziende);
Ø Voci di tariffa INAIL (voci inserite nei righi dall’8° al 21°) inserite in pag. 12/2 e 12/3 di AZIE con riferimento alla filiale avente lo stesso codice del registro eliminato (es.: eliminando il codice registro 1, venivano cancellati i dati presenti in Pag. 12/2 e 12/3 presenti nella filiale 1 di tutte le aziende);
Ø Testo per la comunicazione inserito in pag. 19 di AZIE, scelta 5 (testo da utilizzare nelle comunicazione e-mail), riferito alla filiale avente lo stesso codice del registro eliminato (es.: eliminando il codice registro 1, veniva cancellato il dato del Testo per la comunicazione memorizzato con la filiale 1 di qualsiasi azienda);
Ø Dati relativi alla sospensione dei contributi INPS e INAIL, memorizzati nel comando SOSCON, scelta 3 e 5, con riferimento alla filiale avente lo stesso codice del registro eliminato. (es.: eliminando il codice registro 1, venivano cancellati i dati presenti in Soscon scelta 3 e 5 memorizzati nella filiale 1 di tutte le aziende);
Tutte le informazioni sopra indicate sono contenute nell’archivio TABAZI presente nella cartella degli archivi
CED di Paghe.
Gli utenti interessati all’anomalia possono procedere con una delle seguenti modalità alternative:
A)Verificare e reinserire manualmente le informazioni sopra elencate;
B)Se disponibile una copia di backup del file TABAZI, precedente all’eliminazione del registro d’impresa, (anche di versione precedente es: Paghe 2008.0.7) può procedere con il recupero (Restore) del suddetto archivio. L’archivio TABAZI non è interessato dalla procedura di conversione (CONV0808) presente in Paghe Vers. 2008.0.8.
Sarà a cura dell’utente verificare e quindi eventualmente reinserire dati memorizzati dopo la copia di Backup recuperata.
Per richiedere gli installatori W/X che contengono i pgm corretti relativi alla presente news potete contattare i nostri uffici.
26.03.2008 » CONTRA Rinnovo CCNL Metalmeccanica Artigianato
Con la versione 2008.3.0 dell’applicativo CONTRA si è provveduto ad aggiornare la “Tabella minimi contrattuali e contingenza” (TABE 1.4) per il settore Metalmeccanico Artigianato (cod. contratto 8311 e 8312) in funzione del rinnovo contrattuale siglato in data 27.2.2008 e decorrente dal mese di Marzo 2008.
Con la presente si comunica che, sulla base del testo ufficiale dell’accordo di rinnovo, a partire dal mese di marzo ‘08, è stato inserito come importo di paga base per il 3° livello il valore di € 752,38, risultato poi errato.
La tabella in questione verrà corretta con la successiva versione 2008.4.0 dell’applicativo CONTRA.
In attesa di tale rilascio, per la corretta elaborazione dei cedolini del mese di marzo, è necessario che l’utente intervenga manualmente in TABE 1.4, cod. contratto 8311 e 8312, livello 3°, al fine di inserire il corretto importo di minimo contrattuale ( € 725,38 )
E’ logico che per tale variazione non si deve “bloccare” la suddetta tabella in quanto, come già detto, sarà ns. cura provvedere all’aggiornamento di tale dato.
25.03.2008 » Anomalia STIRAP
Nel programma STIRAP, rilasciato con la versione PAGHE 2008.0.7 sono state riscontrate le seguenti anomalie:
-La deduzione pari a 2.000 euro per ogni dipendente impiegato nel periodo d’imposta, fino ad un massimo di cinque, veniva erroneamente attribuita anche ai soci (DIPE, pag. 1, “Trattamento Irpef” = 6).
-Nell’attribuire la deduzione pari a 2.000 euro, il programma non considerava le quote relative all’incremento occupazionale e alla maggior deduzione x3, x5, x7. Conseguentemente poteva verificarsi un’errata valutazione della convenienza ai fini della scelta dei dipendenti ai quali attribuire la suddetta deduzione.
-Stampa “Deduzioni Irap” effettuata per un gruppo di aziende
Se nell’elenco delle aziende selezionate, era presente un’azienda con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e nel quale era compreso il mese di Febbraio 2008, il programma riproporzionava le deduzioni spettanti considerando l’anno di 366 giorni anche per le aziende con codice successivo, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
In area paghe -ultimo la correzione
09.01.2008 » QUADR
Casistica:presenza contemporanea dei tre punti descritti di seguito:
- Aziende che retribuiscono nel mese successivo con chiusura Irpef per cassa.
E Dipendenti licenziati a novembre, con addizionale comunale dell’anno dovuta.
E Dipendenti licenziati a dicembre, con acconto di comunale dell’anno restituita sulla tredicesima mensilità.
Anomalia corretta
La quadratura del mese di dicembre generava nel modello F24 con scadenza 16/01/2008 un importo non corretto di addizionale comunale riferita all’anno precedente.
Nel sito sono presenti gli installatori w/x contenete il pgm corretto compatibili con la procedura Paghe Vers. 2007.2.3.
Dopo aver installato il suddetto programma, gli utenti che rientrano nella casistica descritta, devono rielaborare il programma QUADR per il mese di dicembre.
30.06.2010 Gestione modello di comunicazione con soggetti residenti in paesi a fiscalità differita.
17.06.2009 Verscc - proroga versamento diritto camerale
01.06.2009 ANOMALIA MULTI v.2009.0.5
29.07.2010 COMUNICAZIONE PER RINNOVI CONTRATTUALI E BILATERALITA’ARTIGIANATO
02.03.2010 COMUNICAZIONE PER RINNOVI CONTRATTUALI
14.07.2010 Addizionale comunale: Comune di Santarcangelo di Romagna (I304)
09.06.2010 ISTR. MINISTERIALI STUDI SETTORE v.2010.0.0
07.06.2010 IRAP PF: mancato riporto “Spese di manutenzione” dal quadro RF
14.07.2010 F24-Codice tributo “6793” “
08.04.2010 STT-Precisazioni sulla Comunicazione Unica
01.06.2009 PRECISAZIONE 730 PER GLI STUDI ASSOCIATI AL C.A.F. – T.F.D.C
31.03.2009 730 Segnalazione anomalia – Tabella Addizionale Regionale IRPEF Calabria



